Cittanova, 21 febbraio 2008

All'attenzione cortese
di "CittanovAttiva"


Negli incontri di questi ultimi mesi tra rappresentanti delle istituzioni e popolazione, per cercare di risolvere il problema rifiuti, è emersa una carenza conoscitiva sulla legislazione vigente in materia e, di conseguenza, sulle responsabilità che gli enti pubblici e le istituzioni hanno in merito. In una simile situazione, senza il controllo di chi ha l'obbligo di vigilare, si può correre il rischio che si verifichi ciò che è già successo in passato, ovvero: di non avere alcuna garanzia che i rifiuti differenziati vengano effettivamente portati a riciclo, unico vero obbiettivo della differenziazione. Si rende quindi indispensabile richiamare l'attenzione su alcuni riferimenti legislativi. L'art. 197 comma 1 lettera b del D.Lgs 152/2006 stabilisce che spetta alla Provincia il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti compreso l'applicazione della legge sul Catasto dei Rifiuti. Il comma 5 dell'art. 189 stabilisce che anche gli enti comunali devono comunicare annualmente alla Camera di commercio, industria e artigianato, che a sua volta li deve comunicare al Catasto dei Rifiuti, la quantità di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, i soggetti che hanno provveduto alla gestione - raccolta, le tipologie e le quantità suddivise per materiali con la tenuta obbligatoria dei registri di carico e scarico delle merci. Dovendo quindi dar conto agli organi competenti sulle quantità raccolte e sulle quantità riciclate, i soggetti istituzionali di cui sopra sono tenuti a pesare le varie tipologie di rifiuti e non fare come alcuni comuni che si limitano solo alla raccolta. Mentre si è fiduciosi che si arrivi al riciclaggio per alcuni tipi di rifiuti, come vetro, metallo, carta, per i quali è sempre stato conveniente farlo, per altri rifiuti si teme che, senza un adeguato controllo, vadano a finire di nuovo nell'inceneritore con grave danno per la nostra salute. Una tipologia di rifiuti che corre questo rischio è quella degli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, per la gran parte plastica e derivati. Per essi infatti c'è interesse che vengano portati ad incenerimento. Il motivo principale sta nella loro alta infiammabilità che rende possibile la combustione dei rimanenti rifiuti domestici, i quali hanno un potere comburente quasi nullo essendo anche ricchi di acqua. Ma al di là della convenienza o meno di riciclarli, gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio devono essere portati a riciclo per legge. La legislazione, infatti, mette in chiare lettere, conformemente al principio “chi inquina paga” (art. 219 comma 2 della stessa legge), l'obbligo per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi di provvedere alla raccolta differenziata, al riciclaggio, aderendo obbligatoriamente (art.224) al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che è tenuto alla comunicazione obbligatoria annuale di tutti i dati di produzione e riciclaggio al Catasto dei Rifiuti. D'altronde anche per altri prodotti ritenuti pericolosi sono stati istituiti i consorzi obbligatori che nel resto d'Italia funzionano. Sono i consorzi per: le batterie al piombo ed i rifiuti piombosi ( art. 235), gli oli minerali (art. 236), i rifiuti in polietilene (art. 232), gli oli e i grassi vegetali ed animali (art. 233). Riguardo gli imballaggi provenienti dai rifiuti domestici, l'articolo 222 comma 1 obbliga inoltre gli enti comunali alla raccolta separandoli dal resto dei rifiuti (questo vale anche per le buste di plastica). I produttori e gli utilizzatori di imballaggi e quindi il CONAI sono obbligati al loro ritiro, anche se già conferiti al servizio pubblico (art. 221 comma 2). Su tutti gli imballaggi deve inoltre, obbligatoriamente, esservi affissa l'etichetta degli utilizzatori.
Cordiali saluti.

Aldo Multari

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