LO STATUTO DI CITTANOVATTIVA
Art. 1. Costituzione e denominazione
È costituita una associazione denominata "CittanovAttiva".
L'Associazione ha sede provvisoria in Cittanova (R.C.), alla via Giovanni Amendola, n. 2.
L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. La durata dell'Associazione è indeterminata.
Art. 2. Scopi e finalità
L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni. L'Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito politico e un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza: è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività. Obiettivo primario dell'Associazione è altresì quello di favorire lo sviluppo economico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del comprensorio.
Art. 3. Gli associati
La partecipazione all'Associazione è libera e gratuita.
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che propongano istanza di adesione al Consiglio Direttivo, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione. L'istanza dovrà essere approvata a maggioranza relativa dal Consiglio Direttivo. Il rigetto delle domande di adesione potrà avvenire soltanto per gravi motivi e dovrà essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea per la necessaria ratifica.
Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ciascun associato ha diritto di voto per l'approvazione ed eventuali modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Ogni Associato ha un voto.
Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
Art. 4. Perdita della qualifica
La qualifica di Associato si perde per:
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo, su istanza motivata di almeno 5 componenti dello stesso o di un quinto degli aderenti, contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio. La delibera di radiazione dovrà essere sottoposta al vaglio dell'Assemblea per la necessaria ratifica.
La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. Sulla delibera di radiazione è ammesso ricorso all'Assemblea.
Art. 5. Diritti e doveri degli associati
I Soci hanno diritto:
- di partecipare all'assemblea;
- di votare per l'approvazione e la modifica dello Statuto e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I Soci hanno il dovere:
- di rispettare il presente statuto;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
Art. 6. Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.
Art.7. L'assemblea dei soci
L'assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.
Essa indica e definisce le linee politiche e programmatiche dell'Associazione, promuovendo le iniziative che ritiene valide e/o utili per il suo sviluppo.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.
La convocazione può essere richiesta anche da un quinto dei Soci, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
L'Assemblea delibera:
- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- le modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
L'assemblea ordinaria dei soci, convocata non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del programma annuale delle attività e per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione trasmessa con posta elettronica, fax o con altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto dal Segretario di volta in volta nominato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti.
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, qualora lo richiedano almeno quattro componenti dello stesso oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno di un quinto degli iscritti.
I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione in esso stabiliti.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti.
Art. 8. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di rappresentanza politica e culturale dell'Associazione; coordina l'attività secondo le indicazioni dell'Assemblea; tiene i rapporti di consultazione con i partiti politici e le associazioni culturali; stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; delibera sull'ammissione dei soci; decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione.
Procede, altresì, a convocare l'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno per rendicontare sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'Associazione nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno e, in ogni caso, ove a richiederlo siano almeno quattro componenti del Consiglio stesso oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno di un quinto degli iscritti. Il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea il rendiconto finanziario della gestione per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, a scrutinio segreto, ed è costituito da un numero di componenti compreso tra nove ed undici.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in assenza, dal Vice Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo, non oltre dieci giorni dalla loro elezione, vengono convocati dal consigliere più anziano per procedere al loro interno alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno cinque componenti. La votazione per ogni singola carica avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti di due o più candidati si procede a votazione di ballottaggio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 9. Il Presidente.
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 10. Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote volontarie dei Soci;
- contributi aggiuntivi dei Soci;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Art. 11. Rendiconto economico-finanziario
L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto un apposito rendiconto economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i contributi, le altre entrate e le spese per voci analitiche, nonché la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.
Art. 12. Intrasmissibilità della quota associativa
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 13. Modifiche allo Statuto.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque associati.
Le relative delibere sono adottate in base a quanto previsto nel presente Statuto.
Art. 14. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni.
CittanovAttiva