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documenti

Regolamento del Consiglio Comunale
COMUNE DI CITTANOVA
Titolo I
Organizzazione
del Consiglio comunale
Capo
I
Disposizioni
generali
Art. 1
Finalità
1.
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del
Consiglio comunale e degli altri organismi consiliari, nonché i diritti e le
prerogative dei consiglieri comunali, in attuazione delle norme di legge vigenti
in materia e dei principi stabiliti dallo statuto.
Art. 2
Durata in carica
1.
L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri,
la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la
rimozione e la sospensione dalla carica sono regolati dalla legge e dallo
statuto.
Art. 3
La sede delle adunanze
1.
Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in
apposita sala.
2.
Su proposta del Presidente la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a
maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si
tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso
necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia
motivato da ragioni di carattere sociale o politico che fanno ritenere opportuna
la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari,
ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della
comunità.
3.
La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre
indicata nell'avviso di convocazione.
4.
Nel giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede sono esposte le
bandiere della Repubblica e dell'Unione Europea.
Capo
II
Consiglio
comunale - insediamento
Art. 4
Presidenza del Consiglio - Adunanza
d'insediamento
1.
Il Consiglio comunale è presieduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, da
un Presidente eletto fra i Consiglieri nella prima riunione.
La
prima adunanza del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata e
presieduta dal Sindaco neo-eletto, il quale, dopo la deliberazione di convalida
degli eletti, invita i Consiglieri a procedere all'elezione del Presidente.
3.
Conclusi gli adempimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco effettua il
giuramento davanti al Consiglio, pronunciando le parole: "Giuro
di osservare lealmente la Costituzione italiana".
4.
Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta
comunale, dallo stesso nominati.
5.
Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco
ed i candidati a sindaco, con la modalità di voto stabilita dallo statuto; dopo
la proclamazione dell'elezione assume la Presidenza della riunione e invita il
Consiglio ad eleggere nel suo seno il Vicepresidente. Comunicato l'esito della
votazione proclama eletto il Vicepresidente del Consiglio.
6.
Conclusi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri il Presidente dichiara
conclusa la prima adunanza del Consiglio comunale.
Capo
III
Il
Presidente ed il Vicepresidente
Art.
5
Il
Presidente - Compiti, funzioni e status
1.
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio comunale, esercitando le sue
funzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio
comunale, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo statuto, promuovendo gli
interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il
rapporto del Consiglio con la popolazione, con gli organismi di partecipazione e
con gli organi di gestione dell'ente.
2.
Il Presidente adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni previste dallo
statuto e dal presente regolamento per assicurare l'efficiente funzionamento
del Consiglio comunale ed interviene per la tutela dei diritti dei Consiglieri
nell'esercizio del mandato elettivo.
3.
Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma
periodicamente, il calendario dell'attività del Consiglio comunale,
d'intesa con il Sindaco e con i Capigruppo.
4.
Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio comunale nei
rapporti con gli organi del Comune e di altri Comuni ed enti pubblici.
5.
Partecipa alle cerimonie organizzate dal Comune ed a quelle, organizzate da
altri soggetti alle quali sia invitato quale rappresentante del Consiglio
comunale.
6.
Adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal presente
regolamento.
7.
Emana direttive finalizzate alla redazione ed all'attuazione dei programmi del
Consiglio comunale, utilizzando la conferenza dei Capigruppo quale organo
consultivo.
8.
Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri comunali che in ragione del
loro mandato si devono recare in missione fuori capoluogo.
9.
Il Presidente del consiglio gode di uno status pari a quello degli assessori
comunali.
Art.6
Presidente
- Assenza od impedimento temporaneo
Funzioni
vicarie
1.
Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente.
Capo
IV
I
servizi per il Consiglio comunale
Art.7
Ufficio
del Consiglio comunale
1.
Per attuare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale,
stabilita dalla legge e dallo statuto, è istituito presso l'Ufficio di
Segreteria del Comune l'Ufficio del Consiglio comunale che esercita, a
supporto dell'attività di tale organo, le funzioni ed i compiti stabiliti dal
presente regolamento.
2.
Il servizio è dotato di locali ed attrezzature idonee per assicurare
efficacemente lo svolgimento delle funzioni di supporto al Consiglio comunale ed
alle sue articolazioni.
3.
Il Presidente del Consiglio detta gli indirizzi per il funzionamento del
servizio e per assicurare l'adempimento, al miglior livello, dei particolari
compiti attribuiti.
4.
L'Ufficio del Consiglio comunale svolge attività di segreteria e attività di
supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo al Presidente,
al Consiglio comunale, alle Commissioni, ai Gruppi e agli Organismi di
partecipazione.
5.
Su proposta del Presidente il Consiglio comunale approva, entro il 15 ottobre di
ogni anno, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, il preventivo delle
spese relative all'attività del Consiglio e lo trasmette alla Giunta per
l'inserimento dei relativi stanziamenti nel bilancio dell'esercizio
successivo.
6.
IL Bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento
del Consiglio comunale, per l'ordinaria attività dei suoi organismi, per
l'efficienza dell'Ufficio.
Capo
V
I
gruppi consiliari
Art.8
Costituzione
1.
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo
consiliare.
2.
Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri. Un gruppo, può essere costituito anche con due Consiglieri, qualora, rappresenti un partito politico nazionale.
3.
Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento,
i gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano
alla Presidenza il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo.
Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni
della persona del Presidente del gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene
considerato Presidente del gruppo il Consigliere "anziano" secondo la legge.
4.
Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è
stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione
di accettazione del Presidente del nuovo gruppo.
5.
Il Consigliere che si distacca dal gruppo in Cui stato eletto e non aderisce ad
altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi
costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Presidente del
gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, da parte dei
Consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Presidente.
Art.
9
Sedi
attrezzature e dotazioni di fondi dei gruppi consiliari
Ai
gruppi sono assicurati la disponibilità di locali e di strumenti idonei
all'esercizio delle loro funzioni e, compatibilmente con le risorse di
bilancio, appositi fondi.
Art.
10
La
Conferenza dei Capigruppo
1.
I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la Commissione consiliare
permanente denominata "Conferenza dei Capigruppo", coordinata dal Presidente
del Consiglio comunale. Alla conferenza partecipa il Sindaco.
2.
La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del
Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre
quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
3.
Il Presidente sottopone al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di
disporne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di
particolare interesse o delicatezza.
4.
Per le decisioni ed i pareri della Conferenza dei Capigruppo che comportino
votazioni, ciascun Presidente esercita il diritto di voto proporzionalmente al
numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio
non prende parte alle votazioni.
5.
La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal
presente regolamento ed in particolare:
a)
provvede all'interpretazione di norme del regolamento quando ciò sia, con adeguata
motivazione, richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati;
b)
concorre, con il Presidente ed il Sindaco, alla programmazione periodica dei
lavori del Consiglio comunale;
c)
esprime parere sul preventivo annuale delle spese relative all'attività del
Consiglio comunale e per il funzionamento dell'Ufficio del Consiglio;
d)
presenta al Presidente del Consiglio schemi di deliberazione e proposte per
l'esame e le decisioni dell'Assemblea consiliare;
e)
esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente
regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi.
6.
La Conferenza dei Capigruppo è convocata e coordinata dal Presidente del
Consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori.
7.
La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta
motivata da parte del Sindaco o da uno o più Capigruppo che rappresentino
almeno un terzo dei Consiglieri eletti.
8.
La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è
rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
9.
I Capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un Consigliere del loro
gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad
intervenire personalmente.
10.
Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella
forma di resoconto sommario, a cura del Responsabile dell'Ufficio del
Consiglio o di un funzionario dallo stesso designato.
Capo
VI
Commissioni
consiliari permanenti
Art.
I1
Istituzione
- Composizione - Durata
1.
Sono istituite tre Commissioni consiliari permanenti con le seguenti competenze:
I
COMMISSIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, RISORSE FINANZIARIE,
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI COMUNALI;
Il
COMMISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA AMBIENTALE;
III
COMMISSIONE ATTITVITA' DI PROMOZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVI,
SPORTIVI.
2.
Le Commissioni permanenti sono composte da tre consiglieri comunali di
maggioranza e due di minoranza, i quali vengono nominati dal Consiglio comunale
con votazione palese, e con voto limitato ad un solo componente, entro 60 giorni
dall'insediamento della giunta. Non sono ammesse deleghe per l'esercizio
delle funzioni di componente della Commissione.
3.
I componenti delle Commissioni permanenti durano in carica fino alla scadenza
del Consiglio comunale.
Art.
12
Presidenza
delle commissioni
1.
Ogni commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.
2.
Sono eletti Presidente e Vicepresidente coloro che ricevono la maggioranza
assoluta dei voti assegnati alla Commissione, garantendo i gruppi di minoranza.
3.
Se dopo due votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato si
procede, nella stessa seduta, al ballottaggio fra i Consiglieri che hanno
ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità risulta eletto il consigliere
più anziano di età.
Art.
13
Funzioni
del Presidente
1.
Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori; in caso di sua
assenza provvederà il Vicepresidente.
2.
Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle sedute con l'indicazione degli
argomenti da trattare.
3.
il presidente comunica al Sindaco ed al Presidente del Consiglio gli argomenti
di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio comunale.
4.
Il Presidente svolge la sua funzione avvalendosi dell'Ufficio del Consiglio
comunale e degli Uffici dell'Ente.
5.
Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione il
Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori e dei dirigenti
competenti.
Art.
14
Convocazioni
1.
La prima riunione della Commissione
è convocata dal Presidente del Consiglio comunale.
2.
li Presidente convoca la Commissione con avviso scritto da recapitarsi ai
Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta o, in caso di urgenza,
ventiquattro ore prima della data di convocazione. L'o.d.g. è comunicato ai
Capigruppo per consentire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri previsti
dalla legge.
3.
La Commissione può essere convocata anche su richiesta motivata di due
componenti della stessa. Se il Presidente non provvede alla convocazione della
Commissione, ciascun componente potrà investire della questione il Presidente
del Consiglio affinché adotti gli opportuni provvedimenti per garantire il
corretto funzionamento dell'organismo consiliare.
4.
Se il Presidente non provvede alla convocazione della Commissione, ciascun
componente potrà investire della questione il Presidente del Consiglio, perché
adotti gli opportuni provvedimenti per garantire il corretto funzionamento
dell'organismo consiliare.
5.
Ai Consiglieri componenti di ciascuna commissione deve essere messa a
disposizione, contestualmente alla convocazione, copia della documentazione
inerente agli argomenti da trattare.
6.
Ai Consiglieri componenti delle Commissioni permanenti va elargito gettone di
presenza nella stessa misura del gettone del Consiglio comunale.
Art.
15
Funzioni
delle Commissioni
1.
Le Commissioni possono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, trattare
argomenti di competenza del Consiglio comunale e gli atti sottoposti dalla
Giunta comunale, dal Sindaco o dal Presidente del consiglio
2.
Esse esercitano funzioni referenti, funzioni di indagine e studio, funzioni
redigenti, funzioni di verifica e controllo ed hanno autonomo potere di
iniziativa.
Art.
16
Funzioni
referenti
1.
Le Commissioni, nella prima seduta, riferiscono al Consiglio, oralmente o con
una o più relazioni scritte, sui vari argomenti esaminati.
2.
Le Commissioni esaminano le proposte di deliberazione del Consiglio comunale
qualora lo richiedano il Sindaco, la Giunta, il Presidente del consiglio, un
quinto dei Consiglieri comunali o su richiesta di una Consulta o del Forum delle
associazioni.
3.
Qualora la richiesta venga fatta in Consiglio, prima del voto finale sulla
deliberazione, e previa assegnazione di un termine entro il quale deve essere
fornito il parere richiesto, ed il Consiglio approva la richiesta a maggioranza
dei consiglieri presenti, l'esame in Consiglio viene sospeso e rinviato ad
altra seduta dopo l'acquisizione del parere della Commissione.
4.
Scaduto il termine di cui al comma 3, senza che il parere sia stato reso, il
Consiglio delibera ugualmente.
Art.
17
Funzioni
d'indagine e studio - potere d' iniziativa
1.
Le Commissioni, su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, del
Consiglio stesso o di propria iniziativa, possono compiere studi ed indagini su
questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza e ne
danno comunicazione al Consiglio mediante documento inviato al Sindaco e al
Presidente del Consiglio, indicando, se necessario, i provvedimenti che si
rendono utili ed opportuni.
2.
Il Presidente del Consiglio, entro un mese dalla comunicazione di cui al comma
1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati dell'indagine.
Tali risultati verranno illustrati al Consiglio da un membro della Commissione.
Art.
18
Funzioni
redigenti
1.
Il Consiglio può affidare alle Commissioni funzioni redigenti dei regolamenti,
di atti e/o documenti di indirizzo.
Art.
19
Funzione
di verifica e controllo
1.
Le Commissioni esercitano funzioni di controllo nelle materie di propria
competenza e possono, con la partecipazione dei Funzionari interessati,
esaminare l'attività svolta nei settori di competenza.
Art.
20
Parere
obbligatorio delle commissioni
1.
E' obbligatorio il parere preventivo delle Commissioni ogni qualvolta i
regolamenti comunali lo richiedano ed inoltre sui regolamenti stessi e sui
principali atti del Consiglio, quali strumenti urbanistici generali, bilancio
preventivo e quello consuntivo.
Art.
21
Poteri
delle commissioni
1.
Le Commissioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno il potere di
acquisire copia dei documenti in possesso dell'Amministrazione e di convocare
i funzionari della stessa, previa comunicazione al Sindaco.
2.
Qualora vengano trattati argomenti coperti dal segreto d'ufficio, le sedute
della Commissione non possono essere pubbliche e i Consiglieri sono tenuti al
segreto d'ufficio.
Art.
22
Svolgimento
dei lavori
1.
La Commissione è validamente riunita e può adottare decisioni se è presente
la maggioranza dei componenti.
2.
Nel caso manchi il numero legale il Presidente lo dichiara e ne fa dare atto a
verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data
della nuova convocazione. Qualora la Commissione, convocata per esprimere il
proprio parere, va deserta per due sedute consecutive, il Consiglio procede
ugualmente nelle sue determinazioni.
3.
Per lo svolgimento dei lavori si applicano alle Commissioni, per quanto
compatibile, le disposizioni che regolano le sedute del Consiglio comunale.
4.
Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il
Sindaco o l'Assessore da lui delegato e il Presidente del Consiglio. Possono
inoltre partecipare, se invitati dal Presidente, previa comunicazione al
Sindaco, funzionari del Comune.
5.
Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, anche su
eventuale richiesta degli altri componenti della Commissione, i rappresentanti
di associazioni, gruppi, enti o organizzazioni interessati, e qualsiasi altra
persona che possa offrire utile contributo alla discussione. Gli invitati non
hanno diritto di voto.
6.
Ciascuna commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di
altra Commissione.
7.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dall'articolo
21 comma 2.
Art.
23
Segreteria
delle Commissioni
1.
Alla segreteria di ogni Commissione è assegnato un dipendente del Comune che
svolge funzione verbalizzante e che viene designato dal Segretario comunale
prima dell'insediamento della Commissione.
Art.
24
Verbali
delle sedute delle Commissioni
1.
I verbali contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine
del giorno nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga richiesta la
verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese.
2.
Il verbale è approvato nella seduta successiva.
3.
Copia del verbale è inviata a cura del segretario della Commissione al Sindaco,
al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo.
Titolo II
I Consiglieri comunali
Capo
I
Mandato
elettivo - disciplina
Art.
25
Disposizioni
di legge e norme generali di comportamento
1.
L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei
Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati
dalla legge.
2.
Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni
deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona
amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le
responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili
dell'attività amministrativa e di gestione.
3.
I Consiglieri devono astenersi dai prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini
sino al quarto grado.
Art.
26
Consiglieri
comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
1.
Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del
Consiglio.
2.
Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute
consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la
procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che
giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al
Presidente.
3.
Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di
notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al
Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare ai Consiglio
tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause
giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il
parere della Conferenza dei capigruppo, sottopone al Consiglio le
giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide
con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede
nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non
eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo
accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di condizioni di
incompatibilità.
Capo
II
Consiglieri
comunali - prerogative e diritti
Art.
27
Divieto
di mandato imperativo
1.
Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
2.
Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto
piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.
Art.
28
Diritto
d'iniziativa
1.
I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa sugli argomenti sottoposti a
deliberazione del Consiglio comunale e su ogni altro argomento che interessi la
comunità.
2.
I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti
materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalle leggi e
dallo statuto.
3.
La proposta di deliberazione, formulata per scritto e corredata di una relazione
illustrativa, è sottoposta al Presidente il quale la trasmette al Sindaco per
la valutazione da parte della Giunta, previa effettuazione dell'istruttoria di
cui all'art. 151 del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267. La proposta di deliberazione,
completata dall'istruttoria amministrativa e dalle valutazioni espresse dal
Sindaco e dalla Giunta, viene dal Presidente trasmessa alla commissione
consiliare competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.
Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva
della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente
che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione
è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa
favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del
Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4.
I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di
deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5.
Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni
e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli
emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente, entro il secondo giorno
precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di modifica di
limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso
della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli
o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento
ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altra Consigliere.
6.
Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse
dal Presidente al Sindaco per conoscenza ed al Segretario comunale che ne cura
con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento
presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del
Presidente, esprime parere consultivo nell'ambito delle sue competenze.
Art.
29
Attività
di controllo politico amministrativa - Interrogazioni e mozioni
1.
I Consiglieri nell'esercizio della loro attività, hanno diritto di presentare
al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente
le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio
comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo
statuto.
2.
Le interrogazioni sono presentate, per scritto, al Presidente e sono firmate dai
proponenti. Il Presidente ne trasmette copia al Sindaco affinché sia risposto
agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.
3.
Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono, entro trenta giorni, alle
interrogazioni e la risposta è data per iscritto.
4.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta, tramite il Presidente, al
Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto
determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato
adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di
operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
5.
Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche
durante l'adunanza. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al
Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente può richiedere
al Sindaco se può dare risposta immediata qualora disponga degli elementi
necessari. In caso contrario il Sindaco si riserva di dare risposta scritta entro
dieci giorni da quello di presentazione.
6.
Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, firmate dal
Consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima
adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
7.
La mozione consiste in una proposta al Consiglio comunale riferita
all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo,
alla promozione di iniziative e di interventi da parte d Consiglio stesso, del
Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed
organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude
con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle
forme previste per le deliberazioni.
8.
In occasione di accadimenti di particolare gravità il Presidente del consiglio
sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo può dichiarare l'urgenza
dello svolgimento di mozioni relative a tale accadimento.
9.
Le mozioni si intendono decadute se nessuno dei rispettivi firmatari è presente
all'inizio del loro svolgimento.
10.
Il Sindaco ove le circostanze lo rendano politicamente opportuno ha diritto di
rispondere in consiglio alle interrogazioni presentate anche se ritirate e
decadute.
Art.
30
Richiesta
di convocazione del Consiglio
1.
Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non
superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il
Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2.
Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno della registrazione al
protocollo generale della richiesta che dovrà essere tempestivamente trasmessa
al Presidente.
3.
I Consiglieri che propongono di iscrivere all'ordine del giorno argomenti sui
quali il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito
generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, devono allegare alla
richiesta una relazione che illustri l'oggetto da trattare.
4.
Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al
primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto
stabilito dall'art 39 quinto comma del D.Lg.vo n. 267/200.
Art.
31
Diritto
d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
1.
I Consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di
accesso alle notizie ed informazioni a tal fine utili ed a quanto può essere
effettivamente funzionale allo svolgimento dei loro compiti ed alla
partecipazione, nell'esercizio della loro carica, alla vita politico-
amministrativa del Comune.
2.
Il diritto di accesso è esercitato dai Consiglieri comunali con le modalità e
per le finalità di cui ai precedenti commi, per le deliberazioni adottate dal
Consiglio e dalla Giunta e per le determinazioni emesse dai dirigenti e dai
responsabili degli uffici e servizi, inclusi i relativi atti preparatori.
3.
I Consiglieri comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati
alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e
devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla
legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli
relativi allo stato di salute, di cui al D.Lg.vo 196/03.
4.
I Consiglieri comunali esercitano i diritti di cui al presente articolo
richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al
Dirigente dell'Ufficio di Segreteria od ai dirigenti o responsabili preposti
agli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi che li detengono.
5.
L'ufficio di Segreteria comunale fornisce a richiesta dei Consiglieri
l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende
dipendenti, nel quale sono precisate le funzioni esercitate, l'ubicazione, il
dipendente responsabile ed il suo sostituto, i giorni e l'orario nel quale i
Consiglieri comunali possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento
procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili
all'espletamento del loro mandato.
Art.
32
Diritto
al rilascio di copie di atti e documenti
1.
I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità
d'uso relative all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di
copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e delle determinazioni dei
dirigenti e responsabili di uffici e servizi, dei verbali delle commissioni
consiliari permanenti e delle altre commissioni comunali, nonché di ogni altro
atto utile al pieno esercizio del loro mandato.
2.
La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal
Consigliere presso l'Ufficio di Segreteria comunale che la trasmette
all'ufficio competente attivandosi perché sia data ad essa esito tempestivo.
3.
Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di
divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il
termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato e l'Ufficio di
Segreteria, comunicando per scritto i motivi che non consentono il rilascio.
4.
Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono
addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, misura,
fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene
all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia
perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.
Capo
III
Esercizio
del mandato elettivo
Art.
33
Consiglieri
comunali
Aspettative,
permessi retribuiti, licenze
1.
I Consiglieri comunali hanno diritto di disporre del tempo per l'esercizio del
mandato elettivo e di conservare il posto di lavoro. Gli eletti che sono
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, possono essere collocati, a
richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento
del mandato ovvero hanno diritto di fruire di permessi retribuiti e non
retribuiti con le modalità ed i limiti stabiliti, rispettivamente, dagli artt.
22 e 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Gli eletti che sono militari di leva,
richiamati o svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge, hanno
diritto di fruire delle licenze previste dal secondo comma dell'art. 24 della
citata legge n. 265/1999.
2.
Nel caso in cui i Consigli si svolgano in orario serale, i Consiglieri
lavoratori dipendenti e militari hanno diritto di non riprendere il lavoro od il
servizio prima delle ore otto del giorno successivo; nel caso in cui la riunione
del Consiglio si protragga oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal
lavoro e dal servizio per l'intera giornata successiva.
3.
Quando l'adunanza del Consiglio, regolarmente convocata, non viene tenuta per
mancanza del numero legale, hanno diritto al permesso retribuito ed alle licenze
per la giornata di convocazione i Consiglieri, lavoratori dipendenti e militari,
che risultano presenti nel momento in cui viene dichiarata non valida la
riunione e dal relativo verbale risultano presenti all'appello effettuato dal
Segretario comunale.
4.
I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti ed i militari di leva, richiamati
od in servizio sostitutivo, facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, delle
commissioni consiliari permanenti comprese quelle di controllo e garanzia, per
la pari opportunità e d'indagine nonché delle commissioni comunali previste
per legge, hanno diritto di assentarsi dal lavoro e dal servizio per partecipare
alle riunioni degli organi dei quali fanno parte, per l'effettiva durata della
loro partecipazione. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere
il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Art.
34
Consiglio
comunale - Indennità di funzione
Gettoni
di presenza - Disciplina
1.
I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la
partecipazione a Consigli e commissioni e comitati di cui fanno parte, nella
misura stabilita con decreto del Ministro dell'interno, con le eventuali
variazioni della stessa deliberate dal Comune.
2.
I Consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di
presenza in una indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità
comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.
Art.
35
Presidente
e Consiglieri comunali
Rimborso
spese - Assicurazione
1.
I Consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi per
ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità
di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate,
secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.
Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni ed alle
attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti
locali che hanno rilevanza nazionale ed internazionale.
Capo
IV
Nomine
ed incarichi ai consiglieri comunali
Art.
36
Funzioni
rappresentative
1.
I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e
manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2.
Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può
essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un
rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene insieme con il
Sindaco.
3.
La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.
Art.
37
Deleghe
del Sindaco
1.
Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni
previste dall'art. 14 e dall'art. 54, primo e settimo comma, del D.Lgsvo
267/2000, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio.
2.
Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che
intende conferire.
3.
Nel provvedimento sono indicate le funzioni e la delimitazione dell'ambito
territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il
provvedimento è sottoscritto, per accettazione, dal delegato. La delega può
essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di
motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal
momento della notifica del provvedimento di revoca.
4.
Il Sindaco può conferire delega ad un Consigliere comunale ai sensi del vigente
Statuto.
5.
Il Consiglio comunale con propria mozione approvata dalla maggioranza dei suoi
componenti, può conferire ad un Consigliere Comunale l'incarico di
predisporre il testo di una proposta di deliberazione. Il Segretario Comunale
cura che gli uffici comunali competenti per materia assicurino al Consigliere
incaricato il supporto tecnico necessario.
6.
Il Consiglio comunale, con le modalità di cui al comma precedente, può anche
incaricare un Consigliere a svolgere attività conoscitiva su materie di
competenza comunale da concludere con una relazione al Consiglio comunale, gli
uffici comunali devono assicurare al consigliere incaricato la massima
collaborazione.
Titolo III
Le adunanze del consiglio comunale
Capo
I
Convocazione
Art.
38
Competenza
La
convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Presidente
Art.
39
Convocazione
- Avviso - Consegna
1.
La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto,
comprendente la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della
adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i
lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di
ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della
medesima adunanza.
2.
L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è
consegnato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale.
3.
I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni
dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune
indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo
della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed
ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da
qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a
recapitare tempestivamente tali documenti.
4.
Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il
Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio
anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La
spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso
al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto,
l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini
fissati dalla legge e dal regolamento.
5.
Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie,
l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti
pervenire agli stessi con i sistemi informatici ed elettronici dei quali il
Comune sia dotato.
Art.
40
Avviso
di convocazione - Consegna - Termini
1.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque
giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2
Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti
per calendario.
3.
Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno
24 ore prima dl quella stabilita per la riunione.
4.
Per le adunanze di seconda convocazione, che si tengono in giorno diverso dalla
prima, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero precede quello
nel quale è indetta la riunione.
5.
Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano
aggiungere all'ordine del giorno argomenti o sopravvenuti, occorre darne
avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando
l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6.
I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei
provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono
essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza
dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso
stabilito. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti
dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7.
L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando
il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era
stato invitato.
Art.
41
Ordine
del giorno
1.
L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio
comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2.
Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del
giorno con proprie ulteriori decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le
proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3.
L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al
Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4.
Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai
Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5.
L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del
quale costituisce parte integrante.
6.
L'ordine del giorno delle adunanze è pubblicato all'albo del Comune. Il
responsabile dell'Ufficio di Segreteria deve assicurarsi della pubblicazione.
7.
L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e
quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze
ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della
riunione.
8.
Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso e
dell'ordine del giorno viene inviata dall'Ufficio del Consiglio:
-
agli organi d'informazione
-
stampa e radiotelevisione
-
alle forze dell'ordine.
9.
Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di
particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di
manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli
argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene
attribuita speciale rilevanza.
Capo
II
Ordine
delle adunanze
Art.
42
Deposito
degli atti
1.
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere
depositati nella sala della riunione od in altro idoneo locale della sede
comunale, a partire dal giorno precedente a quello fissato per l'adunanza. Gli
atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti
all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2.
All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati
nella sala dell' adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può
consultarli.
3.
Le proposte relative alla modifica dello statuto e del presente regolamento
devono essere comunicate ai Capigruppo almeno dieci giorni prima dell'adunanza
nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene
inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
4.
Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma
avviene dal momento dell'invio ai Capigruppo, dandone avviso ai Consiglieri.
Art.
43
Adunanze
di prima convocazione
1.
Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non
interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare
a tal fine il Sindaco.
2.
L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il
Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri
presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non
sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il
Presidente dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero
sia stato raggiunto.
3.
Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di
convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei
Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente fa registrare a
verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4.
Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata
accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità
della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei
lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo
l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando
accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo
comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far
richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la
necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello
risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il
Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione
fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.
Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a
quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata
deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene
preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento
della chiusura della riunione.
5.
I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati
nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
Art.
44
Adunanze
di seconda convocazione
1.
Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per
mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda
convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'invito di
convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione.
Per
la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno
un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.
Art.
45
Adunanze
di seconda convocazione - Modalità
Quando
l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e
l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è
tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono
intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in
cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi
debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda
convocazione
Capo
III
Adunanze
- pubblicità
Art.
46
Adunanze
pubbliche
1.
Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal
successivo articolo.
2.
Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle
adunanze.
Art.
47
Adunanze
segrete
1.
L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono
trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità,
correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni
delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2.
Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del
giorno dell'adunanza.
3.
Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte
valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone
il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il
Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a
maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le
persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano
dall'aula.
4.
Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del
Consiglio, il Segretario comunale e il Responsabile dell'Ufficio di
Segreteria, vincolati dal segreto d'ufficio.
Art.
48
Adunanze
"aperte"
1.
Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o
rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il
Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza
dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale,
nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente
regolamento.
2.
Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri
comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione,
della provincia, di altri comuni, di altri enti, degli organismi di
partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali
interessate ai temi da discutere.
3.
In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di
espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei
rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni,
di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti
degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4.
Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere
adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico
del bilancio comunale.
Capo
IV
Disciplina
delle adunanze
Art.
49
Compiti
e poteri del Presidente
1.
Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea
consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si
svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e
stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte
delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne
controlla e proclama i risultati.
2.
Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per
assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
Art.
50
Comportamento
dei Consiglieri
1.
Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio
diritto diesprimere critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e
comportamenti politico-amministrativi.
2.
I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e coretto,
consono alla carica pubblica che rivestono restando al proprio posto, usando
negli interventi un linguaggio contenuto entro i limiti della prudenza e del
civile rispetto, adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi,
delle istituzioni e del pubblico presente, escludendo qualsiasi riferimento alla
vita privata ed alle qualità personali di alcuno.
3.
Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, il Presidente lo
richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo
da riportarsi a verbale. Se il Consigliere cui sia stata inflitta la nota di
biasimo persiste nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il
Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque
mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il
Presidente può disporre il suo allontanamento dall'aula o può sospendere la
seduta. Il Presidente può, in ogni caso proporre al consiglio l'interdizione
del consigliere dai lavori dell'assemblea da una a tre sedute.
4.
Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide mediante
votazione a maggioranza dei presenti.
Art.
51
Ordine
della discussione
1.
I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di
appartenenza. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del
Presidente.
2.
I Consiglieri partecipano alle adunanze e parlano dal loro posto, in piedi,
rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà,
per particolari motivi, di parlare seduti.
3.
I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente
all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4.
Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi
avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che
hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare..
5.
Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al
regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso
contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso
persista nel divagare, lo invita ad attenersi all'o.d.g.
7.
Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può
essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
Art.
52
Partecipazione
degli assessori esterni
1.
Gli assessori esterni, ove nominati partecipano alte adunanze del Consiglio
comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed
informazioni loro richiesti, senza diritto di voto.
2.
La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai
fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della
seduta e delle maggioranze per le votazioni.
Art.
53
Comportamento
del pubblico
1.
Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito
spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da
manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o
sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2.
Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi
altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o
rechi disturbo allo stesso.
3.
I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al
pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi,
ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre
comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette
dipendenze del Presidente.
4.
La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e
dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5.
Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato
turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo
averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto
stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al
termine dell'adunanza.
6.
Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i
richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa
dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei
Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà
riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento
dei lavori.
7.
Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa
con la conferenza del Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme
di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta
nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.
Art.
54
Ammissione
di funzionari e consulenti in aula
1.
Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più
Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino
relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2.
Possono essere altresì invitati esperti, consulenti e professionisti a supporto
della formazione dell'atto deliberativo.
3.
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal
Presidente o dai Consiglieri, i
predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando
a disposizione se in tal senso richiesta.
Capo
V
Ordine
dei lavori
Art.
55
Comunicazioni
- Interrogazioni
1.
All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente
e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su
fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2.
Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco un Consigliere per ciascun
gruppo può effettuare comunicazioni sugli argomenti indicati al precedente
comma.
3.
Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e
dei Consiglieri che intervengono, in cinque minuti per ogni argomento trattato.
4
Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un
Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5.
L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine nel quale sono
iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente
nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende
ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvia ad altra
adunanza.
6.
L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore,
con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per
tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Quando l'interrogazione ha
per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, il Presidente dà
risposta all'interrogante. Negli altri casi invita il Sindaco a dare risposta
all'interrogazione o a demandare ad un Assessore incaricato di provvedervi.
L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel
tempo di dieci minuti.
7.
Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se
sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro
cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve
intervento del Presidente oppure del Sindaco o dell'Assessore.
8.
Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il
diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al
primo firmatario.
9.
Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate
contemporaneamente.
10.
Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno
della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento ai
quale si riferiscono.
11.
Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i
Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al
Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o
l'Assessore, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi
necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non
sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente
assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro
trenta giorni dall'adunanza.
Art.
56
Ordine
dl trattazione degli argomenti
1.
Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del
giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per
decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora
nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il
Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2.
Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino
iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma
seguente.
3.
Il Presidente e il Sindaco anche su proposta dei Consiglieri Comunali possono
fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine
del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei
quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.
Art.
57
Discussione
- Norme generali
1.
Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti
all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è lo
stesso Sindaco od un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte
effettuate dal Presidente e dei Consiglieri, sono i proponenti.
2.
Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente
dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire
disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono
a gruppi di maggioranza e di minoranza. Quando, dopo che il Presidente ha
invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta
viene messa in votazione.
3.
Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il
Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può
effettuare un primo intervento di non più di dieci minuti ed un secondo, nella
conclusione del dibattito, per cinque minuti.
4.
Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola
volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
5.
Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che
hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro
natura e numero.
6.
Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne
hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e gli eventuali
interventi conclusivi dei Capigruppo di cui al terzo comma, dichiara chiusa la
discussione.
7.
Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può
dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi
altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o
dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può
avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un Consigliere per
ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti
i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8.
Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la
dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata
non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di
un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto
anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la
parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo
sopra stabilito.
9.
I termini di tempo e le modalità di discussione previsti dai commi precedenti
possono essere modificati dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza
dei capi gruppo, per discussioni generali quali quelle relative allo statuto, al
bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro
varianti generali, ed in ogni altra occasione che il presidente lo ritenga
opportuno.
Art.
58
Questione
pregiudiziale o sospensiva
1.
La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia
discusso, precisand0 i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta
anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2.
La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione
dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta
anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia
rinviata ad altra riunione.
3.
Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della
discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere
all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può
parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia
stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per
non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con
votazione palese.
Art.
59
Fatto
personale
1.
Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o
sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse
da quelle espresse.
2.
Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare i
motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3.
Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il
consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto
personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4.
Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che
ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal
Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e
riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5.
La commissione riferisce per scritto il termine assegnatole.
6.
Il Consiglio prende atto nelle conclusioni della commissione, senza votazioni.
Capo
VI
Partecipazione
del segretario comunale
Il
verbale
Art.
60
La
partecipazione del Segretario
1.
Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico amministrativa nei confronti del Consiglio comunale in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai
regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2.
Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai
Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo
giuridico-amministrativo ed informazioni e notizie su argomenti che
l'Assemblea consiliare sta esaminando.
Art.
61
Il
verbale dell'adunanza - Redazione e firma
1.
Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà
espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2.
Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
3.
Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta
consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale
delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su
ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in
forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4.
Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso
delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima
chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli
interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono
riportati interamente a verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire
al Segretario per iscritto.
5.
Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non
debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad
escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia
richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso,
iscritte a verbale.
6.
Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della
discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone.
Deve essere espressa nel verbale la motivazione della decisione adottata.
7.
Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune,
il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi
stessi rispetto ai terzi.
8.
Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal
Segretario comunale.
Art.
62
Verbale
- Deposito - Rettifiche - Approvazione
1.
Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima
dell'adunanza nella quale sarà sottoposto ad approvazione.
2.
All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano
osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si
intende approvato all'unanimità.
3.
Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura
della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o
integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto,
quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4.
Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo
nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il
Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se
nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono
manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro
la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il
Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5.
Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza
in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in
calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali
annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano
l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state
approvate.
6.
I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono
depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
7.
Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è
disposto dal Segretario comunale.
8.
Ove il Consiglio si trovi nella necessità di dover trattare argomenti
imprevedibili attinenti a particolari avvenimenti non previsti dall'ordine del
giorno della seduta, il Segretario comunale redige un separato verbale che viene
depositato agli atti dell'Ufficio.
Titolo IV
Funzioni del consiglio comunale
Capo
I
Indirizzi
politico-amministrativi
Art.
63
Criteri
e modalità
Il
Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo
i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale
dell'ente ed adottando gli atti e le decisioni fondamentali che ne guidano
l'attività:
a) con
gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo
statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli
istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli
organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di
collaborazione con altri soggetti;
b) con
la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee
programmatiche presentate dal Sindaco entro il termine e secondo le modalità
stabilite dallo statuto, ai sensi del Dlg.vo 267/2000;
c) con
l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale, della relazione previsionale
e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
d) con
l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere
pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli
obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla
legge;
e) con
la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta
del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
f)
con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del
Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
g) con
la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da
parte del Sindaco degli orari delle attività;
h) con
la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
i)
con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
l) per
ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente
statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di
indirizzo;
m) con
eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle
attività e funzioni esercitate dal Comune;
n) con
la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli
indirizzi di attuazione.
2.
Il Presidente sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti per
materia - stabilendo il termine entro il quale ciascuna Commissione deve
pronunciarsi, scaduto il quale l' argomento viene sottoposto alle decisioni
del Consiglio - gli argomenti sui quali il Consiglio comunale deve esprimere i
propri indirizzi ed orientamenti.
Art.
64
Attività
di controllo del Consiglio comunale
1.
Il consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività del
Comune attraverso:
a) la
verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di
attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche
effettuate con le linee programmatiche generali;
b) il
controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel
programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
c) la
verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato dì
attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
d)
l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
e) la
relazione annuale del collegio dei revisori dei conti;
f) la
verifica della coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con i
programmi e gli indirizzi del Consiglio.
Capo
II
Competenze
del consiglio
Art.
65
La
competenza esclusiva
1.
Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti
deliberativi elencati nell'art. 42 del D.Lg.vo n.267/2000, con i quali
esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della
comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2.
Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti
allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da
leggi ad essa successive nonché quelli relativi alle dichiarazioni di
ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali, alla loro
surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensione del diritto.
3.
Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad
altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza,
provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva
competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal comma quattro del l'art.
42 del, D.Lg.vo n.267/2000 limitatamente alle variazioni di bilancio.
Art.
66
Conflitti
di attribuzione
1.
Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del
Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una
commissione costituita dal Presidente, dal Sindaco e dal Segretario comunale. La
decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del, D.Lg.vo
n.267/2000 e successive modificazioni, dello statuto e del presente regolamento.
La decisione della commissione è definitiva e viene dal Presidente comunicata
al Consiglio comunale ed alla Giunta.
2.
All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha
riconosciuto la competenza.
Capo
II
Le
deliberazioni
Art.
67
Forma
e contenuti
1.
L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli
elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti
devono essere motivati.
2.
Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve
essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità
contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di
spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale
attestazione l'atto è nullo di diritto.
Art.
68
Approvazione
- Revoca - Modifica
1.
Il Consiglio comunale approvandole con le modalità di cui al successivo capo
IV, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme
allo schema posto in votazione.
2.
Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere
discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione
delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino
fatti e circostanze che non sono stati valutati a! momento dell'adozione del
provvedimento.
3.
Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser
fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà
dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione
già adottata.
4.
Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche,
integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino,
per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, pregiudizio
a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i
relativi rapporti.
Capo
IV
Le
votazioni
Art. 69
Modalità generali
1.
L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in
forma palese.
2.
Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte
espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve
esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei
comportamenti di persone.
3.
La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non
sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza.
4.
Il Presidente decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e degli
emendamenti.
5.
Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
a) la
votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la
trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso
relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
b) le
proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
-
emendamenti soppressivi;
-
emendamenti modificativi;
-
emendamenti aggiuntivi;
c) per
i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un
terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione
avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione,
nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto
deliberativo;
d) i
provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono
conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario
modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6.
Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7.
Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a) per
i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali
articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per
scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento
viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
b) per
i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle
eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri.
Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio
annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio
pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre
determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le
variazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti
all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
8.
Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare
interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo
brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi
alle modalità della votazione in corso.
Art.
70
Votazioni
in forma palese
1.
Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2.
il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare
coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare
la loro posizione.
3.
Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario
comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4.
Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che votano
contro la deliberazione o si astengono.
Art.
71
Votazione
per appello nominale
1.
Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge
o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del
Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2.
Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla
deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3.
il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono
votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e
riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.
4.
Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è
annotato a verbale.
Art.
72
Votazioni
segrete
1.
Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente,
all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è
prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri
presenti, dei quali uno appartiene ai gruppi di minoranza.
2.
La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
3.
In caso di nomine o designazioni nelle votazioni a mezzo di schede si procede
come appresso:
a) le
schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e
formato, prive di segni di riconoscimento;
b)
ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere,
nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
c) i
nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come
non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4.
Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi
deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della
minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate espressamente le norme che
disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione
in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere
invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando
eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5.
Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6.
I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al
Presidente ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
7.
Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del
Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al
Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8.
Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da
quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone
l'immediata ripetizione.
9.
Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale
deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con
l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
Art.
73
Esito
delle Votazioni
1.
Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo
statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di
voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando
abbia ottenuto li voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero
di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2.
I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a
render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3.
Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei
votanti.
4.
In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione
infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine
del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa
adunanza.
5.
Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge dallo statuto, una
deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può,
nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di
votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6.
Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo
intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio
non ha approvato".
7.
Nel verbale viene indicato esattamente il numero del voti favorevoli e contrari
alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato
il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
Art.
74
Deliberazioni
immediatamente eseguibili
1.
Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggIoranza del
componenti.
2.
La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della
deliberazione, con votazione separata, in forma palese.
Titolo V
La partecipazione popolare
all'amministrazione
Capo
I
Istituti
di partecipazione
promozione
- rapporti
Art.
75
Istanze,
petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni
1.
Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione
dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee
secondo l'apposito regolamento comunale.
2.
Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro
associazioni o dagli organismi che li riuniscono, dalle consulte previste dallo
Statuto, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
generali della comunità, sono sottoposte dal Presidente alla commissione
consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, al
Consiglio comunale che adotta le decisioni che rientrano nell'ambito della sua
competenza od esprime indirizzi alla Giunta per le valutazioni ed i
provvedimenti dl competenza della stessa.
3.
La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro
delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame
preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4.
Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni
sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In
mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne
informazione agli altri presentatori
5.
La partecipazione delle associazioni, delle consulte ed in particolar modo del
forum delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro
rapporto delle stesse con Consiglio comunale avviene secondo quanto stabilito
dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.
Capo
II
La
consultazione dei cittadini
Art.
76
La
consultazione dei cittadini
1.
In conformità a quanto stabilito dallo statuto del Consiglio comunale, per
propria iniziativa o su
proposta del Sindaco
o della Giunta, può
deliberare
la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini,
individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o
di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2.
La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee
di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata Presidente e dal
Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta.
Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni
e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione
dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli
organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.
3.
La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di
questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza,
l'espressione dl opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e
nel termine negli stessi indicato.
4.
La Segreteria comunale cura l'organizzazione delle consultazioni, l'invio di
questionari e lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della
consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio
comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne
informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
Art.
77
Il
referendum consultivo
1.
Il referendum consultivo è un Istituto di consultazIone dei cittadini previsto
dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso
relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi
in merito ai temi con lo stesso proposti, inerenti programmi, piani, progetti,
interventi relativi all' amministrazione della comunità;
2.
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o
su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadIni, con le modalità
stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.
3.
Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la
stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori.
4.
Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum,
nel termine stabilito dallo statuto e dal regolamento speciale e con le modalità
negli stessi previste, delibera gli atti per l'attuazione dell'esito della
consultazione.
Titolo VI
Cessazione del consiglio comunale
Art.
78
Motivazione
- Effetti
1.
Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla
carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in
discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione.
2.
Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni
previste e regolate dall'art. 41 del D.Lg.vo 267/2000 e successive
modificazioni.
3.
Verificandosi le condizioni previste dal primo comma,
lett. b), n. 1, del predetto
art. 141, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni.
4.
Lo scioglimento. del Consiglio comunale per le cause previste dai commi primo e
secondo determina la decadenza della carica del Sindaco e della Giunta, salvo
quanto previsto dal terzo comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio
per cause diverse da quelle previste dal terzo comma è nominato un commissario
che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
5.
I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni
eventualmente attribuiti.
Titolo
VII
Disposizioni
finali
Art.
79
Entrata
in vigore - Diffusione
1.
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la
deliberazione con la quale è stato approvato.
2.
Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato
all'albo comunale per quindici giorni.
3.
Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il
funzionamento del Consiglio comunale.
4.
Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri comunali
in carica.
5.
Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del
Consiglio
comunale,
durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
6.
Copia del regolamento è inviata a! Consiglieri neo-eletti, dopo la
proclamazione dell'elezione.
7.
Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di
partecipazione popolare e del decentramento, al collegio del revisori del conti,
agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il
Comune partecipa e dai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio,
attualmente in carica.
8.
Il Segretario comunale dispone copia del regolamento ai dirigenti e responsabili
degli uffici e servizi comunali.
Art.
80
Interpretazione
del regolamento
1.
Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze,
relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono
presentate, per iscritto, al Presidente.
3.
Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo
parere e sottopone la stessa, nel
più breve tempo alla Conferenza dei Capigruppo.
4.
Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso
dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è
rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5.
Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative
all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la
trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per
iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i
Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere
le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente
possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consigli0, rinvia l'argomento
oggetto delle eccezioni a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la
procedura di cui al terzo comma.
6.
L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa
non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Statuto del Comune di Cittanova
Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale
Delibera Approvazione Regolamento del Consiglio
Regolamento del Consiglio Comunale
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