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I locali sono situati al numero 9 della centralissima Piazza Marvasi.

Nella sede si svolgono le riunioni del direttivo e la sede è luogo di incontro di tutti gli associati.

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documenti



Regolamento del Consiglio Comunale

COMUNE DI CITTANOVA

 

Titolo I

Organizzazione

del Consiglio comunale

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organismi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, in attuazione delle norme di legge vigenti in materia e dei principi stabiliti dallo statuto.

 

Art. 2

Durata in carica

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolati dalla legge e dallo statuto.

 

Art. 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Su proposta del Presidente la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale o politico che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede sono esposte le bandiere della Repubblica e dell'Unione Europea.

 

 

Capo II

Consiglio comunale - insediamento

 

Art. 4

Presidenza del Consiglio - Adunanza d'insediamento

1. Il Consiglio comunale è presieduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, da un Presidente eletto fra i Consiglieri nella prima riunione.

La prima adunanza del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto, il quale, dopo la deliberazione di convalida degli eletti, invita i Consiglieri a procedere all'elezione del Presidente.

3. Conclusi gli adempimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco effettua il giuramento davanti al Consiglio, pronunciando le parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

4. Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati.

5. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco ed i candidati a sindaco, con la modalità di voto stabilita dallo statuto; dopo la proclamazione dell'elezione assume la Presidenza della riunione e invita il Consiglio ad eleggere nel suo seno il Vicepresidente. Comunicato l'esito della votazione proclama eletto il Vicepresidente del Consiglio.

6. Conclusi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri il Presidente dichiara conclusa la prima adunanza del Consiglio comunale.

 

Capo III

Il Presidente ed il Vicepresidente

 

Art. 5

Il Presidente - Compiti, funzioni e status

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio comunale, esercitando le sue funzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio comunale, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione, con gli organismi di partecipazione e con gli organi di gestione dell'ente.

2. Il Presidente adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento per assicurare l'efficiente funzionamento del Consiglio comunale ed interviene per la tutela dei diritti dei Consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.

3. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente, il calendario dell'attività del Consiglio comunale, d'intesa con il Sindaco e con i Capigruppo.

4. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio comunale nei rapporti con gli organi del Comune e di altri Comuni ed enti pubblici.

5. Partecipa alle cerimonie organizzate dal Comune ed a quelle, organizzate da altri soggetti alle quali sia invitato quale rappresentante del Consiglio comunale.

6. Adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.

7. Emana direttive finalizzate alla redazione ed all'attuazione dei programmi del Consiglio comunale, utilizzando la conferenza dei Capigruppo quale organo consultivo.

8. Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si devono recare in missione fuori capoluogo.

9. Il Presidente del consiglio gode di uno status pari a quello degli assessori comunali.

 

Art.6

Presidente - Assenza od impedimento temporaneo

Funzioni vicarie

1. Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

 

Capo IV

I servizi per il Consiglio comunale

 

Art.7

Ufficio del Consiglio comunale

1. Per attuare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale, stabilita dalla legge e dallo statuto, è istituito presso l'Ufficio di Segreteria del Comune l'Ufficio del Consiglio comunale che esercita, a supporto dell'attività di tale organo, le funzioni ed i compiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Il servizio è dotato di locali ed attrezzature idonee per assicurare efficacemente lo svolgimento delle funzioni di supporto al Consiglio comunale ed alle sue articolazioni.

3. Il Presidente del Consiglio detta gli indirizzi per il funzionamento del servizio e per assicurare l'adempimento, al miglior livello, dei particolari compiti attribuiti.

4. L'Ufficio del Consiglio comunale svolge attività di segreteria e attività di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo al Presidente, al Consiglio comunale, alle Commissioni, ai Gruppi e agli Organismi di partecipazione.

5. Su proposta del Presidente il Consiglio comunale approva, entro il 15 ottobre di ogni anno, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, il preventivo delle spese relative all'attività del Consiglio e lo trasmette alla Giunta per l'inserimento dei relativi stanziamenti nel bilancio dell'esercizio successivo.

6. IL Bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per l'ordinaria attività dei suoi organismi, per l'efficienza dell'Ufficio.

 

 

 

Capo V

I gruppi consiliari

Art.8

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri. Un gruppo, può essere costituito anche con due Consiglieri, qualora, rappresenti un partito politico nazionale.

3. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano alla Presidenza il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Presidente del gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del gruppo il Consigliere "anziano" secondo la legge.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Presidente del nuovo gruppo.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in Cui stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Presidente del gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, da parte dei Consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Presidente.

 

Art. 9

Sedi attrezzature e dotazioni di fondi dei gruppi consiliari

Ai gruppi sono assicurati la disponibilità di locali e di strumenti idonei all'esercizio delle loro funzioni e, compatibilmente con le risorse di bilancio, appositi fondi.

 

Art. 10

La Conferenza dei Capigruppo

1. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la Commissione consiliare permanente denominata "Conferenza dei Capigruppo", coordinata dal Presidente del Consiglio comunale. Alla conferenza partecipa il Sindaco.

2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.

3. Il Presidente sottopone al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di disporne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

4. Per le decisioni ed i pareri della Conferenza dei Capigruppo che comportino votazioni, ciascun Presidente esercita il diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.

5. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare:

a) provvede all'interpretazione di norme del regolamento quando ciò sia, con   adeguata motivazione, richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati;

b) concorre, con il Presidente ed il Sindaco, alla programmazione periodica dei lavori del Consiglio comunale;

c) esprime parere sul preventivo annuale delle spese relative all'attività del Consiglio comunale e per il funzionamento dell'Ufficio del Consiglio;

d) presenta al Presidente del Consiglio schemi di deliberazione e proposte per l'esame e le decisioni dell'Assemblea consiliare;

e) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi.

6. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori.

7. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta motivata da parte del Sindaco o da uno o più Capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri eletti.

8. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

9. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un Consigliere del loro gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

10. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Responsabile dell'Ufficio del Consiglio o di un funzionario dallo stesso designato.

 

Capo VI

Commissioni consiliari permanenti

 

Art. I1

Istituzione - Composizione - Durata

1. Sono istituite tre Commissioni consiliari permanenti con le seguenti competenze:

I COMMISSIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, RISORSE FINANZIARIE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI COMUNALI;

Il COMMISSIONE ASSETTO DEL TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA AMBIENTALE;

III COMMISSIONE ATTITVITA' DI PROMOZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVI, SPORTIVI.

2. Le Commissioni permanenti sono composte da tre consiglieri comunali di maggioranza e due di minoranza, i quali vengono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese, e con voto limitato ad un solo componente, entro 60 giorni dall'insediamento della giunta. Non sono ammesse deleghe per l'esercizio delle funzioni di componente della Commissione.

3. I componenti delle Commissioni permanenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale.

Art. 12

Presidenza delle commissioni

1. Ogni commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

2. Sono eletti Presidente e Vicepresidente coloro che ricevono la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Commissione, garantendo i gruppi di minoranza.

3. Se dopo due votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio fra i Consiglieri che hanno ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità risulta eletto il consigliere più anziano di età.

 

Art. 13

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori; in caso di sua assenza provvederà il Vicepresidente.

2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle sedute con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. il presidente comunica al Sindaco ed al Presidente del Consiglio gli argomenti di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio comunale.

4. Il Presidente svolge la sua funzione avvalendosi dell'Ufficio del Consiglio comunale e degli Uffici dell'Ente.

5. Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione il Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori e dei dirigenti competenti.

 

Art. 14

Convocazioni

 

1. La prima riunione della  Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio comunale.

2. li Presidente convoca la Commissione con avviso scritto da recapitarsi ai Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, ventiquattro ore prima della data di convocazione. L'o.d.g. è comunicato ai Capigruppo per consentire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri previsti dalla legge.

3. La Commissione può essere convocata anche su richiesta motivata di due componenti della stessa. Se il Presidente non provvede alla convocazione della Commissione, ciascun componente potrà investire della questione il Presidente del Consiglio affinché adotti gli opportuni provvedimenti per garantire il corretto funzionamento dell'organismo consiliare.

4. Se il Presidente non provvede alla convocazione della Commissione, ciascun componente potrà investire della questione il Presidente del Consiglio, perché adotti gli opportuni provvedimenti per garantire il corretto funzionamento dell'organismo consiliare.

5. Ai Consiglieri componenti di ciascuna commissione deve essere messa a disposizione, contestualmente alla convocazione, copia della documentazione inerente agli argomenti da trattare.

6. Ai Consiglieri componenti delle Commissioni permanenti va elargito gettone di presenza nella stessa misura del gettone del Consiglio comunale.

 

Art. 15

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni possono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, trattare argomenti di competenza del Consiglio comunale e gli atti sottoposti dalla Giunta comunale, dal Sindaco o dal Presidente del consiglio

2. Esse esercitano funzioni referenti, funzioni di indagine e studio, funzioni redigenti, funzioni di verifica e controllo ed hanno autonomo potere di iniziativa.

 

Art. 16

Funzioni referenti

1. Le Commissioni, nella prima seduta, riferiscono al Consiglio, oralmente o con una o più relazioni scritte, sui vari argomenti esaminati.

2. Le Commissioni esaminano le proposte di deliberazione del Consiglio comunale qualora lo richiedano il Sindaco, la Giunta, il Presidente del consiglio, un quinto dei Consiglieri comunali o su richiesta di una Consulta o del Forum delle associazioni.

3. Qualora la richiesta venga fatta in Consiglio, prima del voto finale sulla deliberazione, e previa assegnazione di un termine entro il quale deve essere fornito il parere richiesto, ed il Consiglio approva la richiesta a maggioranza dei consiglieri presenti, l'esame in Consiglio viene sospeso e rinviato ad altra seduta dopo l'acquisizione del parere della Commissione.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, senza che il parere sia stato reso, il Consiglio delibera ugualmente.

 

Art. 17

Funzioni d'indagine e studio - potere d' iniziativa

1. Le Commissioni, su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, del Consiglio stesso o di propria iniziativa, possono compiere studi ed indagini su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza e ne danno comunicazione al Consiglio mediante documento inviato al Sindaco e al Presidente del Consiglio, indicando, se necessario, i provvedimenti che si rendono utili ed opportuni.

2. Il Presidente del Consiglio, entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati dell'indagine. Tali risultati verranno illustrati al Consiglio da un membro della Commissione.

 

Art. 18

Funzioni redigenti

1. Il Consiglio può affidare alle Commissioni funzioni redigenti dei regolamenti, di atti e/o documenti di indirizzo.

 

 

Art. 19

Funzione di verifica e controllo

1. Le Commissioni esercitano funzioni di controllo nelle materie di propria competenza e possono, con la partecipazione dei Funzionari interessati, esaminare l'attività svolta nei settori di competenza.

 

Art. 20

Parere obbligatorio delle commissioni

1. E' obbligatorio il parere preventivo delle Commissioni ogni qualvolta i regolamenti comunali lo richiedano ed inoltre sui regolamenti stessi e sui principali atti del Consiglio, quali strumenti urbanistici generali, bilancio preventivo e quello consuntivo.

 

Art. 21

Poteri delle commissioni

1. Le Commissioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno il potere di acquisire copia dei documenti in possesso dell'Amministrazione e di convocare i funzionari della stessa, previa comunicazione al Sindaco.

2. Qualora vengano trattati argomenti coperti dal segreto d'ufficio, le sedute della Commissione non possono essere pubbliche e i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

 

Art. 22

Svolgimento dei lavori

1. La Commissione è validamente riunita e può adottare decisioni se è presente la maggioranza dei componenti.

2. Nel caso manchi il numero legale il Presidente lo dichiara e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione. Qualora la Commissione, convocata per esprimere il proprio parere, va deserta per due sedute consecutive, il Consiglio procede ugualmente nelle sue determinazioni.

3. Per lo svolgimento dei lavori si applicano alle Commissioni, per quanto compatibile, le disposizioni che regolano le sedute del Consiglio comunale.

4. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato e il Presidente del Consiglio. Possono inoltre partecipare, se invitati dal Presidente, previa comunicazione al Sindaco, funzionari del Comune.

5. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, anche su eventuale richiesta degli altri componenti della Commissione, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti o organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che possa offrire utile contributo alla discussione. Gli invitati non hanno diritto di voto.

6. Ciascuna commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra Commissione.

7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dall'articolo 21 comma 2.

 

Art. 23

Segreteria delle Commissioni

1. Alla segreteria di ogni Commissione è assegnato un dipendente del Comune che svolge funzione verbalizzante e che viene designato dal Segretario comunale prima dell'insediamento della Commissione.

 

Art. 24

Verbali delle sedute delle Commissioni

1. I verbali contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga richiesta la verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese.

2. Il verbale è approvato nella seduta successiva.

3. Copia del verbale è inviata a cura del segretario della Commissione al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo.

 

Titolo II

I Consiglieri comunali

 

Capo I

Mandato elettivo - disciplina

 

Art. 25

Disposizioni di legge e norme generali di comportamento

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

3. I Consiglieri devono astenersi dai prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.

 

Art. 26

Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente.

3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare ai Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità.

 

Capo II

Consiglieri comunali - prerogative e diritti

 

Art. 27

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.

Art. 28

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa sugli argomenti sottoposti a deliberazione del Consiglio comunale e su ogni altro argomento che interessi la comunità.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalle leggi e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e corredata di una relazione illustrativa, è sottoposta al Presidente il quale la trasmette al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, previa effettuazione dell'istruttoria di cui all'art. 151 del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa e dalle valutazioni espresse dal Sindaco e dalla Giunta, viene dal Presidente trasmessa alla commissione consiliare competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di modifica di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altra Consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Sindaco per conoscenza ed al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere consultivo nell'ambito delle sue competenze.

 

Art. 29

Attività di controllo politico amministrativa - Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio della loro attività, hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate, per scritto, al Presidente e sono firmate dai proponenti. Il Presidente ne trasmette copia al Sindaco affinché sia risposto agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e la risposta è data per iscritto.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta, tramite il Presidente, al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente può richiedere al Sindaco se può dare risposta immediata qualora disponga degli elementi necessari. In caso contrario il Sindaco si riserva di dare risposta scritta  entro dieci giorni da quello di presentazione.

6. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, firmate dal Consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta al Consiglio comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte d Consiglio stesso, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le deliberazioni.

8. In occasione di accadimenti di particolare gravità il Presidente del consiglio sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo può dichiarare l'urgenza dello svolgimento di mozioni relative a tale accadimento.

9. Le mozioni si intendono decadute se nessuno dei rispettivi firmatari è presente all'inizio del loro svolgimento.

10. Il Sindaco ove le circostanze lo rendano politicamente opportuno ha diritto di rispondere in consiglio alle interrogazioni presentate anche se ritirate e decadute.

Art. 30

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno della registrazione al protocollo generale della richiesta che dovrà essere tempestivamente trasmessa al Presidente.

3. I Consiglieri che propongono di iscrivere all'ordine del giorno argomenti sui quali il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, devono allegare alla richiesta una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art 39 quinto comma del D.Lg.vo n. 267/200.

 

Art. 31

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso alle notizie ed informazioni a tal fine utili ed a quanto può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei loro compiti ed alla partecipazione, nell'esercizio della loro carica, alla vita politico- amministrativa del Comune.

2. Il diritto di accesso è esercitato dai Consiglieri comunali con le modalità e per le finalità di cui ai precedenti commi, per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta e per le determinazioni emesse dai dirigenti e dai responsabili degli uffici e servizi, inclusi i relativi atti preparatori.

3. I Consiglieri comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute, di cui al D.Lg.vo 196/03.

4. I Consiglieri comunali esercitano i diritti di cui al presente articolo richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Dirigente dell'Ufficio di Segreteria od ai dirigenti o responsabili preposti agli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi che li detengono.

5. L'ufficio di Segreteria comunale fornisce a richiesta dei Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, nel quale sono precisate le funzioni esercitate, l'ubicazione, il dipendente responsabile ed il suo sostituto, i giorni e l'orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

 

 

 

 

Art. 32

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e delle determinazioni dei dirigenti e responsabili di uffici e servizi, dei verbali delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni comunali, nonché di ogni altro atto utile al pieno esercizio del loro mandato.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso l'Ufficio di Segreteria comunale che la trasmette all'ufficio competente attivandosi perché sia data ad essa esito tempestivo.

3. Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato e l'Ufficio di Segreteria, comunicando per scritto i motivi che non consentono il rilascio.

4. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, misura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

 

Capo III

Esercizio del mandato elettivo

 

Art. 33

Consiglieri comunali

Aspettative, permessi retribuiti, licenze

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di disporre del tempo per l'esercizio del mandato elettivo e di conservare il posto di lavoro. Gli eletti che sono lavoratori dipendenti, pubblici e privati, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato ovvero hanno diritto di fruire di permessi retribuiti e non retribuiti con le modalità ed i limiti stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 22 e 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Gli eletti che sono militari di leva, richiamati o svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge, hanno diritto di fruire delle licenze previste dal secondo comma dell'art. 24 della citata legge n. 265/1999.

2. Nel caso in cui i Consigli si svolgano in orario serale, i Consiglieri lavoratori dipendenti e militari hanno diritto di non riprendere il lavoro od il servizio prima delle ore otto del giorno successivo; nel caso in cui la riunione del Consiglio si protragga oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal lavoro e dal servizio per l'intera giornata successiva.

3. Quando l'adunanza del Consiglio, regolarmente convocata, non viene tenuta per mancanza del numero legale, hanno diritto al permesso retribuito ed alle licenze per la giornata di convocazione i Consiglieri, lavoratori dipendenti e militari, che risultano presenti nel momento in cui viene dichiarata non valida la riunione e dal relativo verbale risultano presenti all'appello effettuato dal Segretario comunale.

4. I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti ed i militari di leva, richiamati od in servizio sostitutivo, facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, delle commissioni consiliari permanenti comprese quelle di controllo e garanzia, per la pari opportunità e d'indagine nonché delle commissioni comunali previste per legge, hanno diritto di assentarsi dal lavoro e dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi dei quali fanno parte, per l'effettiva durata della loro partecipazione. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

 

Art. 34

Consiglio comunale - Indennità di funzione

Gettoni di presenza - Disciplina

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni e comitati di cui fanno parte, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'interno, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dal Comune.

2. I Consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.

 

Art. 35

Presidente e Consiglieri comunali

Rimborso spese - Assicurazione

1. I Consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale ed internazionale.

 

Capo IV

Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali

 

Art. 36

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene insieme con il Sindaco.

3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

 

 

 

Art. 37

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 14 e dall'art. 54, primo e settimo comma, del D.Lgsvo 267/2000, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

4. Il Sindaco può conferire delega ad un Consigliere comunale ai sensi del vigente Statuto.

5. Il Consiglio comunale con propria mozione approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può conferire ad un Consigliere Comunale l'incarico di predisporre il testo di una proposta di deliberazione. Il Segretario Comunale cura che gli uffici comunali competenti per materia assicurino al Consigliere incaricato il supporto tecnico necessario.

6. Il Consiglio comunale, con le modalità di cui al comma precedente, può anche incaricare un Consigliere a svolgere attività conoscitiva su materie di competenza comunale da concludere con una relazione al Consiglio comunale, gli uffici comunali devono assicurare al consigliere incaricato la massima collaborazione.

 

Titolo III

Le adunanze del consiglio comunale

 

Capo I

Convocazione

 

Art. 38

Competenza

La convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Presidente

 

Art. 39

Convocazione - Avviso - Consegna

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto, comprendente la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

5. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato.

 

Art. 40

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2 Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dl quella stabilita per la riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione, che si tengono in giorno diverso dalla prima, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero precede quello nel quale è indetta la riunione.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

 

 

 

 

Art. 41

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie ulteriori decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

6. L'ordine del giorno delle adunanze è pubblicato all'albo del Comune. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria deve assicurarsi della pubblicazione.

7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

8. Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso e dell'ordine del giorno viene inviata dall'Ufficio del Consiglio:

- agli organi d'informazione

- stampa e radiotelevisione

- alle forze dell'ordine.

9. Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

 

Capo II

Ordine delle adunanze

 

Art. 42

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala della riunione od in altro idoneo locale della sede comunale, a partire dal giorno precedente a quello fissato per l'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell' adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

3. Le proposte relative alla modifica dello statuto e del presente regolamento devono essere comunicate ai Capigruppo almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

4. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento dell'invio ai Capigruppo, dandone avviso ai Consiglieri.

 

Art. 43

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Presidente dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

 

Art. 44

Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione.

Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

 

 

Art. 45

Adunanze di seconda convocazione - Modalità

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione

 

Capo III

Adunanze - pubblicità

 

Art. 46

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

 

Art. 47

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario comunale e il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, vincolati dal segreto d'ufficio.

 

Art. 48

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, di altri enti, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

 

Capo IV

Disciplina delle adunanze

 

Art. 49

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

 

Art. 50

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto diesprimere critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.

2. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e coretto, consono alla carica pubblica che rivestono restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio contenuto entro i limiti della prudenza e del civile rispetto, adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno.

3. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, il Presidente lo richiama all'ordine e nei casi più gravi può infliggere una nota di biasimo da riportarsi a verbale. Se il Consigliere cui sia stata inflitta la nota di biasimo persiste nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può disporre il suo allontanamento dall'aula o può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso proporre al consiglio l'interdizione del consigliere dai lavori dell'assemblea da una a tre sedute.

4. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei presenti.

 

Art. 51

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del Presidente.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare..

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, lo invita ad attenersi all'o.d.g.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

 

Art. 52

Partecipazione degli assessori esterni

1. Gli assessori esterni, ove nominati partecipano alte adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti, senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

 

Art. 53

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza del Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

 

Art. 54

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati esperti, consulenti e professionisti a supporto della formazione dell'atto deliberativo.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri,  i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesta.

 

Capo V

Ordine dei lavori

 

Art. 55

Comunicazioni - Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni sugli argomenti indicati al precedente comma.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei Consiglieri che intervengono, in cinque minuti per ogni argomento trattato.

4 Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine nel quale sono iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvia ad altra adunanza.

6. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, il Presidente dà risposta all'interrogante. Negli altri casi invita il Sindaco a dare risposta all'interrogazione o a demandare ad un Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente oppure del Sindaco o dell'Assessore.

8. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

9. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento ai quale si riferiscono.

11. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'Assessore, su invito del Presidente, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro trenta giorni dall'adunanza.

 

Art. 56

Ordine dl trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

3. Il Presidente e il Sindaco anche su proposta dei Consiglieri Comunali possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

 

 

Art. 57

Discussione - Norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale è lo stesso Sindaco od un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dei Consiglieri, sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi di maggioranza e di minoranza. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può effettuare un primo intervento di non più di dieci minuti ed un secondo, nella conclusione del dibattito, per cinque minuti.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e gli eventuali interventi conclusivi dei Capigruppo di cui al terzo comma, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo e le modalità di discussione previsti dai commi precedenti possono essere modificati dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo, per discussioni generali quali quelle relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali, ed in ogni altra occasione che il presidente lo ritenga opportuno.

 

Art. 58

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisand0 i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

 

Art. 59

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto nelle conclusioni della commissione, senza votazioni.

 

Capo VI

Partecipazione del segretario comunale

Il verbale

 

Art. 60

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo giuridico-amministrativo ed informazioni e notizie su argomenti che l'Assemblea consiliare sta esaminando.

Art. 61

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati interamente a verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire al Segretario per iscritto.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone. Deve essere espressa nel verbale la motivazione della decisione adottata.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

 

Art. 62

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza nella quale sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

8. Ove il Consiglio si trovi nella necessità di dover trattare argomenti imprevedibili attinenti a particolari avvenimenti non previsti dall'ordine del giorno della seduta, il Segretario comunale redige un separato verbale che viene depositato agli atti dell'Ufficio.

 

Titolo IV

Funzioni del consiglio comunale

 

Capo I

Indirizzi politico-amministrativi

 

Art. 63

Criteri e modalità

Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti e le decisioni fondamentali che ne guidano l'attività:

a) con gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco entro il termine e secondo le modalità stabilite dallo statuto, ai sensi del Dlg.vo 267/2000;

c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;

d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;

e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

f)      con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;

h) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;

 i) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;

m) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;

n) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

2. Il Presidente sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti per materia - stabilendo il termine entro il quale ciascuna Commissione deve pronunciarsi, scaduto il quale l' argomento viene sottoposto alle decisioni del Consiglio - gli argomenti sui quali il Consiglio comunale deve esprimere i propri indirizzi ed orientamenti.

 

Art. 64

Attività di controllo del Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività del Comune attraverso:

a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;

b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;

c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato dì attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;

d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;

e) la relazione annuale del collegio dei revisori dei conti;

f) la verifica della coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con i programmi e gli indirizzi del Consiglio.

 

Capo II

Competenze del consiglio

 

Art. 65

La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nell'art. 42 del D.Lg.vo n.267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensione del diritto.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal comma quattro del l'art. 42 del, D.Lg.vo n.267/2000 limitatamente alle variazioni di bilancio.

 

Art. 66

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Presidente, dal Sindaco e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del, D.Lg.vo n.267/2000 e successive modificazioni, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Presidente comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.

2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

 

Capo II

Le deliberazioni

 

Art. 67

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art. 68

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole con le modalità di cui al successivo capo IV, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati a! momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

 

Capo IV

Le votazioni

 

Art. 69

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza.

4. Il Presidente decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e degli emendamenti.

5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le variazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

 

Art. 70

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

 

Art. 71

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.

3. il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

 

Art. 72

Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartiene ai gruppi di minoranza.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

3. In caso di nomine o designazioni nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;

c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

 

Art. 73

Esito delle Votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto li voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero del voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 74

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggIoranza del componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

 

 

Titolo V

La partecipazione popolare

all'amministrazione

 

Capo I

Istituti di partecipazione

promozione - rapporti

Art. 75

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito regolamento comunale.

2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che li riuniscono, dalle consulte previste dallo Statuto, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Presidente alla commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, al Consiglio comunale che adotta le decisioni che rientrano nell'ambito della sua competenza od esprime indirizzi alla Giunta per le valutazioni ed i provvedimenti dl competenza della stessa.

3. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.

4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori

5. La partecipazione delle associazioni, delle consulte ed in particolar modo del forum delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro rapporto delle stesse con Consiglio comunale avviene secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

 

 

Capo II

La consultazione dei cittadini

 

Art. 76

La consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto del Consiglio comunale, per propria iniziativa  o  su  proposta  del   Sindaco  o  della Giunta,  può   deliberare            la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi  diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata Presidente e dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.

3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione dl opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

4. La Segreteria comunale cura l'organizzazione delle consultazioni, l'invio di questionari e lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

 

Art. 77

Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un Istituto di consultazIone dei cittadini previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi relativi all' amministrazione della comunità;

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadIni, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.

3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori.

4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti per l'attuazione dell'esito della consultazione.

 

 

 

 

 

Titolo VI

Cessazione del consiglio comunale

 

Art. 78

Motivazione - Effetti

1. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dall'art. 41 del D.Lg.vo 267/2000 e successive modificazioni.

3. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma,  lett. b),  n. 1, del predetto art. 141, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni.

4. Lo scioglimento. del Consiglio comunale per le cause previste dai commi primo e secondo determina la decadenza della carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal terzo comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio per cause diverse da quelle previste dal terzo comma è nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.

5. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni eventualmente attribuiti.

 

Titolo VII

Disposizioni finali

 

Art. 79

Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri comunali in carica.

5. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio

comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

6. Copia del regolamento è inviata a! Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

7. Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al collegio del revisori del conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa e dai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.

8. Il Segretario comunale dispone copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

 

Art. 80

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente.

3. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e  sottopone la stessa, nel più breve tempo alla Conferenza dei Capigruppo.

4. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consigli0, rinvia l'argomento oggetto delle eccezioni a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al terzo comma.

6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

 

Statuto del Comune di Cittanova
Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale
Delibera Approvazione Regolamento del Consiglio
Regolamento del Consiglio Comunale


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